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I rischi e le tutele della lavoratrice in gravidanza

Le donne, in posizione sempre più rilevante all’interno del mercato del lavoro, ricoprono ruoli fondamentali all’interno di aziende, siano esse pubbliche o private. Non sono, però, esenti dai rischi sul luogo di lavoro, in special modo quelli capaci di pregiudicare la maternità.

Il Legislatore, attraverso il Dlgs 151/01, stabilisce, in primis, che il datore di lavoro debba, nel momento dell’assunzione, informare la neo-occupata delle problematiche di rischio che l’occupazione presenta, ma allo stesso tempo deve individuare (e comunicare) mansioni alternative che non pregiudichino il benessere suo e del bambino (in caso di gravidanza).

Ruolo fondamentale ha, appunto, l’individuazione dei rischi e delle tutele della lavoratrice in gravidanza: il datore di lavoro ha, così, un valido strumento di prevenzione. Ma, non solo: le donne stesse avranno un documento utile a far valere i propri diritti e il rispetto della scelta di maternità.

Diviene fondamentale anche il ruolo del medico competente del lavoro, al quale spetta il giudizio di idoneità della lavoratrice in stato di gravidanza.

I rischi per la lavoratrice in gravidanza

Il Dlgs 151/01 è molto chiaro nel delineare situazioni lavorative in cui le lavoratrici e il nascituro possono mettere a repentaglio la loro condizione psico-fisica.
Sono di seguito elencati:

  • Movimentazione Manuale Carichi (MMC): durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, sono vietati i lavori in cui la lavoratrice deve trasportare, spingere e sollevare pesi di diverso tipo e natura.
  • Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto, sono vietate quelle funzioni che impongono alla lavoratrice di stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o una posizione del corpo stancante e non idonea con lo stato di attesa.
  • Nel caso di ambienti medici, la lavoratrice non può svolgere servizi di assistenza e cura in reparti in cui vengono trattate malattie nervose e mentali;
  • La lavoratrice non deve operare in ambiti in cui c’è un medio ed elevato rischio di contaminazione ed esposizione ad agenti biologici (anche in questo caso durante la gestazione e dopo 7 mesi dalla nascita).
  • Per quel che concerne il rischio di esposizione ad agenti chimici, lavoratrice e datore devono valutare insieme la pericolosità e molteplicità degli stessi, ma in generale sono vietate le operazioni in ambienti con presenza di agenti tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi, nocivi e estremamente infiammabili.
  • Sono vietate le operazioni che comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti e non nel periodo della gestazione e 7 mesi dopo, o che sottopongono la donna a colpi e vibrazioni di tipo meccanico, rumori a volumi elevati, sbalzi di temperatura o temperature elevate/eccessivamente basse fino al termine del periodo di congedo concesso per portare a termine la gravidanza.
  • Reperibilità e turni notturni sono vietati fino al compimento di 1 anno di età del nascituro, mentre fino a 3 anni è a discrezione della lavoratrice.
  • Sono vietate le mansioni che comportano uno stress mentale ed emotivo durante la gestione e 7 mesi dopo il parto;
  • Sono vietate la guida e l’assistenza su mezzi di trasporto di vario tipo fino al termine del congedo per maternità.

Le tutele per la lavoratrice in gravidanza

Il decreto, dopo aver preso in esame le criticità, offre anche soluzioni importanti per la lavoratrice e il datore di lavoro. In sostanza afferma che, dopo che la donna presenta documentazione scritta sullo status di gravidanza (certificazione medica della data e segnalazione dello stato di rischio), il datore di lavoro è tenuto a:

  • Concedere il congedo di maternità immediato, nel caso in cui la lavoratrice si trovi a sostenere una gravidanza a rischio, dopo che la stessa invia il certificato ginecologico alla Direzione Provinciale del Lavoro.
  • Riorganizzare le mansioni della lavoratrice per renderle idonee con lo stato di gravidanza, avvalendosi di consulenze sanitarie. Il tutto deve essere formalizzato in un ordine scritto da inviare ai colleghi e agli altri lavoratori.
  • Se non è possibile ridisegnare i compiti della donna in attesa, può trasferirla in un altro reparto dove svolgere altre occupazioni non dannose per la sua salute e quella del bambino, sempre sentendo il parere medico.
  • Quando non riesce a trovare una soluzione all’interno del reparto, può provare a ricollocare la lavoratrice all’interno della sua azienda in una posizione differente, in linea con la sua condizione.
  • Nel momento in cui nemmeno questa alternativa fosse possibile, deve comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro che, a causa della mancanza di altre opzioni, l’impiegata può avvalersi del congedo di maternità anticipato.

La lavoratrice, però, dovrà comunicare poi all’azienda entro un mese dalla venuta al mondo del bambino, il suo certificato di nascita o documenti sostitutivi che devono presentare obbligatoriamente il nome e cognome della madre e quelli del nuovo arrivato, necessari poi a sancire ufficialmente il termine del congedo e il rientro a lavoro.